(Da www.spi.cgil.it) La somma aggiuntiva, detta “quattordicesima”, è una prestazione, d’importo netto, corrisposta in unica soluzione, in aggiunta alla rata di pensione di luglio, che si riceve a partire dal 64° anno di età. Lo scopo è quello di tutelare maggiormente il valore reale delle pensioni di importo medio-basso.
L’onere finanziario è a carico dello Stato. Per questo il diritto alla somma aggiuntiva è condizionato al possesso di un determinato reddito personale, pur essendo una prestazione di carattere previdenziale. L’importo è fisso, mentre è perequato il limite di reddito.
Non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali. Non è soggetta a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.
La quattordicesima spetta dal 64° anno di età se il reddito personale non supera il limite fissato. Si considerano tutti i redditi, assoggettabili o esenti dall’Irpef, esclusi quello della casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere, i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili. Il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.
Per informazioni, per verificare se si ha diritto alla quattordicesima e come richiederla potete rivolgervi alle sedi SPI del territorio https://spicgilromacastelli.it/sedi